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In relazione ai disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico per le quali il rapporto fra le spese e le entrate di gestione e' superiore a tre e che debbano essere mantenute in esercizio per riconosciuti motivi economici o sociali di interesse generale, o perche' riguardanti la difesa dello Stato, sono assegnate specifiche sovvenzioni alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a carico del bilancio statale, di ammontare pari al disavanzo di gestione delle linee stesse risultante, per ciascuna linea, da apposito allegato agli stati di previsione della spesa e dell'entrata delle Ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 1 luglio 1966

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