Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1966 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 novembre 1962, n. 1688.
Abrogato dal 1 luglio 1966
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Articolo abrogato dalla l. 29 novembre 1962, n. 1688.
Abrogato dal 1 luglio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1957 al 1 luglio 1966. 95 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In relazione ai disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico per le quali il rapporto fra le spese e le entrate di gestione e' superiore a tre e che debbano essere mantenute in esercizio per riconosciuti motivi economici o sociali di interesse generale, o perche' riguardanti la difesa dello Stato, sono assegnate specifiche sovvenzioni alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a carico del bilancio statale, di ammontare pari al disavanzo di gestione delle linee stesse risultante, per ciascuna linea, da apposito allegato agli stati di previsione della spesa e dell'entrata delle Ferrovie dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1962, N. 1688
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1155~art3 · fonte del testo