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La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 30 maggio 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1155~art4 · fonte del testo