Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principi direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 aprile 1959, n. 256
1La L. 20 aprile 1959, n. 256 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e' fissato non oltre il 27 giugno 1959".
Testo in vigore dal 30 maggio 1959 al 22 dicembre 2008
