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Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 356, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 8 dicembre 1944
