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Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 350, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1944 al 25 giugno 1946
