Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 10 — Contributi ad altri periodici

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Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresi' alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:

  • a)abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
  • b)non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
  • c)editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
  • d)abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali. La Commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo.

Testo in vigore dal 9 marzo 1987 al 31 dicembre 1989

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