Art. 13 — Modalità di erogazione dei contributi
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In base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 marzo 1987 al 1 giugno 1989
