Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 3 — Concentrazioni nella stampa quotidiana

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[1]Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo:

  • a)giunga ad editare o a controllare societa' che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero b)

[2]giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia piu' di una testata; ovvero c)

[3]giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero d)

[4]diventi titolare di collegamenti con societa' editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia. Il controllo e' definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della societa' editrice da parte di societa' direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento e' definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, e' rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una societa' direttamente o indirettamente controllata. Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416. 6 Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice. Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parita' di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare societa' editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge. Il Garante di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve presentare domanda al tribunale competente:

  • a)ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullita' quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4;
  • b)domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5. L'azione di nullita' di cui al precedente comma 10 puo' essere altresi' proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15 giorni sull'adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. E' competente il tribunale del luogo presso il quale e' stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di piu' giornali e' competente il tribunale del luogo ove e' registrato il giornale con la piu' alta tiratura. La suddetta competenza territoriale e' inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10 del presente articolo. L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 4 aprile 1990, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 11/4/1990, n. 15) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.3, comma 3.

Testo in vigore dal 12 aprile 1990 al 6 maggio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 155/1990

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 1990

    La sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina transitoria - soltanto agli atti processuali ad essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio 'tempus regit actum', dalla legge sotto il cui imperio furono posti in essere. (Nella specie, la Corte ha escluso che, per effetto della nuova regolamentazione 'ex legè n. 67 del 1987, sia venuta meno nel giudizio 'a quò la legittimazione degli attori, sussistente 'ex legè n. 416 del 1981, nel cui vigore l'azione era stata proposta; ed ha perciò disatteso l'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel medesimo processo).

    Art. 3 Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 · Art. 1 Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art3 · fonte su Normattiva