Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonche' di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo. Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio. Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~art10 · fonte del testo