Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata. Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma. All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza. Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 25 ed entro il giorno 10 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente, nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla, distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~art8 · fonte del testo