L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di Risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie delle dette Casse, nonche' di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo. Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - salvo a tener conto della variazione del costo del servizio. L'Istituto Federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
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  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 42 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Il Monte dei Paschi di Sienaaggiunto: L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie tolto: dipendenze ( aggiunto: Casse di Risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, aggiunto: succursali, sub-agenzietolto: , ecc.) nonche' di Istituiti aggiunto: delle dette Casse, nonche' di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze tolto: ed il Monte dei Paschi di Siena aggiunto: e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo. Qualora tolto: il Monte dei Paschi di Siena aggiunto: l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanzetolto: , Direzione Generale aggiunto: - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affaritolto: , aggiunto: - salvo a tener conto della variazione del costo del servizio. tolto: Il Monte dei Paschi di Siena aggiunto: L'Istituto Federale si obbliga a tolto: tener aggiunto: tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni … vendita ai distributori secondari. Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione tolto: il Monte dei Paschi di Siena aggiunto: l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione tolto: Generale aggiunto: generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, … al comma precedente. E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi tolto: di aggiunto: dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di tolto: essi aggiunto: esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art10 · fonte del testo