Art. 10 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di Risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie delle dette Casse, nonche' di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo. Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - salvo a tener conto della variazione del costo del servizio. L'Istituto Federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
