[1]Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione: del 3 per cento fino ad un importo di 400 milioni; del 2,50 per cento sull'importo eccedente i 400 e non gli 800 milioni; del 2 per cento sull'importo eccedente gli 800 e non i 1.200 milioni; dell'1,50 per cento sull'importo eccedente i 1.200 milioni.

[2]Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~art11 · fonte del testo