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L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non e' concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuta a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 67/1968

    Parametro
    17 giugno 1968

    dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 21 aprile 1966, circa la legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 567, con il quale è stata trasferita all'E.N.E.L. l'impresa elettrica Giuseppe Lupieri, in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, ed in riferimento agli artt. 76 e…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art5 · fonte del testo