Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non e' concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuta a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico.
Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
