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Spetta all'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura:

  • a)di collaborare col Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello studio dei problemi generali riguardanti l'attivita' degli Enti economici dell'agricoltura.
  • b)di raccogliere, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Istituto centrale di statistica, elementi e dati concernenti la consistenza e l'andamento delle produzioni agricole e delle aziende produttrici.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art11 · fonte del testo