Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono istituiti, distinti per settori produttivi a carattere nazionale, o per gruppi di produzione affini, Enti economici dell'agricoltura, in sostituzione dei Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura nonche' di tali Consorzi e delle relative Sezioni provinciali, i quali sono soppressi.
tolto: Gli Enti economici dell'agricoltura sono riuniti in un'Associazione nazionale, che sostituisce la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, la quale e' soppressa. A tale Associazione aderisce la Federazione italiana dei Consorzi agrari.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina le sfere di competenza dei singoli Enti economici e dell'Associazione, e d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, ne approva gli statuti e relative modificazioni, fissando la data in cui gli Enti soppressi devono cessare di funzionare e dalla quale i diritti e le obbligazioni ad essi spettanti devono trasferirsi agli Enti di nuova istituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art1 · fonte del testo