Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I servizi di gestione degli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti agricoli costituiscono una sezione del Consorzio agrario provinciale, con separata contabilita' per ciascun ammasso, e sono soggetti al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello delle finanze e dell'Ente economico per il ramo produttivo cui corrispondono i vari prodotti ammassati.
tolto: Tale disposizione si applica anche ai servizi di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli. Spetta ai Consorzi agrari, nella loro qualita' di esecutori delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario, di assumere la veste di obbligati nei rapporti con le aziende di credito finanziatrici degli ammassi stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art22 · fonte del testo