Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I beni e le passivita', i diritti e le obbligazioni comunque pertinenti agli attuali Enti economici dei produttori agricoli sono di diritto trasferiti ai nuovi Enti economici dell'agricoltura ed alla loro Associazione, secondo il riparto stabilito con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
