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[1]Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione devono formare un bilancio preventivo, ed uno consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede d'intesa con quello delle finanze.

[2]Con le stesse forme sono approvate le modifiche dei preventivi che importino aumento della spesa complessiva.

[3]I bilanci dei singoli Enti economici devono fare menzione della ripartizione dei fondi assegnati annualmente a ciascuna provincia e delle relative spese sostenute.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art15 · fonte del testo