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[1]Ciascuna delle quote di partecipazione al patrimonio dei Consorzi ha un. valore non inferiore a lire 100 se si tratta di persone fisiche e non inferiore a lire 1000 se si tratta di persone giuridiche partecipanti.
[2]Le quote di partecipazione previste dalla lettera a) del precedente articolo sono ragguagliate al valore stabilito per tutte le altre. Qualora il valore complessivo delle quote possedute dal singolo partecipante non raggiunga la misura prescritta, dovra' essere effettuato il versamento della differenza.
[3]Gli utili netti delle gestioni consortili, esclusi quelli relativi alle gestioni degli ammassi obbligatori, sono destinati, dopo la devoluzione del 20 per cento al fondo di riserva:
- a)alla corresponsione di una rimunerazione ai partecipanti in misura proporzionale all'ammontare globale delle quote di partecipazione in rapporto al patrimonio e in nessun caso in misura superiore al 5 per cento;
- b)in misura non superiore al 20 per cento a riduzione dei prezzi delle materie utili all'agricoltura;
- c)in misura non superiore al 20 per cento a favore di iniziative dirette all'incremento e al perfezionamento della produzione agricola da attuare unitamente agli Enti economici dell'agricoltura, salvo che sia diversamente stabilito negli statuti;
- d)per il residuo alla riserva. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
