Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali e' costituito:
tolto: a) delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;
tolto: b) delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;
tolto: c) delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;
tolto: d) di ogni attivita' patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;
tolto: e) del fondo di riserva.
tolto: Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.
tolto: Il diritto di recesso e' regolato dagli statuti.
tolto: Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facolta' di chiedere il rimborso delle quote indicate alla lettera a), di cui all'art. 1, 7° comma, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art20 · fonte del testo