Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali e' costituito:

tolto: a) delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;

tolto: b) delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

tolto: c) delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;

tolto: d) di ogni attivita' patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;

tolto: e) del fondo di riserva.

tolto: Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.

tolto: Il diritto di recesso e' regolato dagli statuti.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facolta' di chiedere il rimborso delle quote indicate alla lettera a), di cui all'art. 1, 7° comma, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art20 · fonte del testo