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[1]Gli Enti economici dell'agricoltura e la loro Associazione costituiscono organi ausiliari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto concerne la disciplina statale della produzione, la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro cause nemiche, nonche' la disciplina degli ammassi.

[2]Per l'esercizio di tale attivita' essi sono sottoposti a vigilanza ed al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze, ciascuno per la propria competenza.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art3 · fonte del testo