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[1]Il Consiglio di amministrazione della Federnzione italiana dei Consorzi agarari e' costituito, oltre che del presidente e del vice presidente, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un delegato del Ministero delle corporazioni e di altri membri nominati:

[2]uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

[3]uno dalla Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura;

[4]uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;

[5]quattro rappresentanti degli Enti economici, due dei quali scelti fra i presidenti e. due fra i vice presidenti;

[6]tre dall'Assemblea, dei quali due scelti tra i presidenti di Consorzi agrari e uno in rappresentanza degli altri partecipanti.

[7]Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura fanno parte, di diritto, del Consiglio.

[8]Il voto del presidente e quello del vice presidente in sua assenza, sono prevalenti in caso di parita'.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art33 · fonte del testo