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[1]Il Consiglio di amministrazione della Federnzione italiana dei Consorzi agarari e' costituito, oltre che del presidente e del vice presidente, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un delegato del Ministero delle corporazioni e di altri membri nominati:
[2]uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
[3]uno dalla Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura;
[4]uno dall'Ente nazionale fascista della cooperazione;
[5]quattro rappresentanti degli Enti economici, due dei quali scelti fra i presidenti e. due fra i vice presidenti;
[6]tre dall'Assemblea, dei quali due scelti tra i presidenti di Consorzi agrari e uno in rappresentanza degli altri partecipanti.
[7]Il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura fanno parte, di diritto, del Consiglio.
[8]Il voto del presidente e quello del vice presidente in sua assenza, sono prevalenti in caso di parita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
