Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attivita' commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonche' di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.
tolto: I Consorzi agrari sono altresi' organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.
tolto: I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come enti intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonche' anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art18 · fonte del testo