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[1]All'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura e' preposto un presidente, coadiuvato da un vice presidente.
[2]I presidenti della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione.
[3]Il presidente dell'Associazione e' assistito da un Comitato da lui presieduto, e costituito, oltre che del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti di tutti gli Enti economici associati, di un delegato del Partito Nazionale Fascista, di un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno del Ministero delle corporazioni, del presidente e del vice presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari, del presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e del segretario del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
