Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, gli Enti economici devono valersi dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali, per tali compiti, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli Enti stessi. A tal fine gli Enti economici stipulano convenzioni con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per determinare gli obblighi rispettivi tra Enti economici e Consorzi agrari. Le convenzioni all'uopo stipulate sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze, o sono obbligatorie anche per i singoli Consorzi agrari provinciali.
tolto: Fermo restando l'obbligo di provvedere di intesa col Ministro per le finanze all'approvazione delle convenzioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita l'Associazione nazionale degli Enti economici e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha facolta' di consentire, in via transitoria, parziali deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, quando particolari esigenze lo richiedano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art9 · fonte del testo