Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, gli Enti economici devono valersi dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali, per tali compiti, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli Enti stessi. A tal fine gli Enti economici stipulano convenzioni con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per determinare gli obblighi rispettivi tra Enti economici e Consorzi agrari. Le convenzioni all'uopo stipulate sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze, o sono obbligatorie anche per i singoli Consorzi agrari provinciali.

tolto: Fermo restando l'obbligo di provvedere di intesa col Ministro per le finanze all'approvazione delle convenzioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita l'Associazione nazionale degli Enti economici e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha facolta' di consentire, in via transitoria, parziali deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, quando particolari esigenze lo richiedano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art9 · fonte del testo