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[1]Gli Enti economici dell'agricoltura hanno in provincia uffici esecutivi.

[2]Per assicurare l'esatta applicazione delle direttive Impartite dagli Enti economici agli uffici periferici, il presidente e il vice presidente dell'Associazione nazionale vigilano e controllano l'attivita' degli uffici stessi valendosi, rispettivamente, dei presidenti delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura,

[3]La esecuzione delle direttive di cui sopra e il coordinamento funzionale dell'attivita' degli uffici sono affidati al direttore dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art7 · fonte del testo