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[1]Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso e di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, gli Enti economici devono valersi dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali, per tali compiti, sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli Enti stessi. A tal fine gli Enti economici stipulano convenzioni con la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per determinare gli obblighi rispettivi tra Enti economici e Consorzi agrari. Le convenzioni all'uopo stipulate sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle finanze, o sono obbligatorie anche per i singoli Consorzi agrari provinciali.

[2]Fermo restando l'obbligo di provvedere di intesa col Ministro per le finanze all'approvazione delle convenzioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita l'Associazione nazionale degli Enti economici e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha facolta' di consentire, in via transitoria, parziali deroghe all'obbligo di cui al precedente comma, quando particolari esigenze lo richiedano.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art9 · fonte del testo