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((Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria e' convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini Scolastici. Il parere del Consiglio superiore in tali casi e' obbligatorio. Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti. Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio. Inoltre, il Ministro puo' presiedere le adunanze di ciascuna Sezione. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957. 6 parole tolte, 42 parole aggiunte.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria e' convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o tolto: riforma aggiunto: riforme di struttura di uno degli ordini tolto: scolastici aggiunto: Scolastici. Il parere del Consiglio superiore in tali casi e' obbligatorio. Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti. Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un tolto: vice presidente aggiunto: vicepresidente, nominato dal Ministro tolto: stesso e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio. aggiunto: Inoltre, il Ministro puo' presiedere le adunanze di ciascuna Sezione. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario aggiunto: e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei tolto: consiglieri aggiunto: rispettivi componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art2 · fonte del testo