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Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria e' convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici. Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro stesso e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957
