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La prima Sezione e' presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed e' composta di 35 membri. Di essi 26 sono eletti dalle Facolta' universitarie tra i professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: quattro dalle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e dall'istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia; quattro dalle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; quattro dalle Facolta' di ingegneria, di ingegneria aeronautica e di architettura; tre dalle Facolta' di economia e commercio e dall'istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facolta' di medicina veterinaria; uno dalle Facolta' di agraria; uno dalle Facolta' di farmacia. Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facolta' siano compresi due o piu' professori della stessa disciplina, e' eletto solo quello che ha ottenuto piu' voti o, a parita' di voti, il piu' anziano di grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti. Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza. Altri sei membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori o tra membri di Accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Universita' libere, nel caso in cui nessun professore di Universita' libera sia stato eletto.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957
