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((La prima Sezione e' presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed e' cosi' composta:

  • a)le Facolta' universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia; quattro dalle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facolta' di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalle Facolta' di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia: due dalle Facolta' di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facolta' di medicina veterinaria; due dalle Facolta' di agraria uno dalle Facolta' di farmacia. Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facolta' siano compresi due o piu' professori della stessa disciplina, e' eletto solo quello che ha ottenuto piu' voti, o, a parita' di voti, il piu' anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuti il maggior numero di voti;
  • b)un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;
  • c)altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Universita' o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Universita' libere, nel caso in cui nessun professore di Universita' libera sia stato eletto. Il Ministro procedera' a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facolta')).

Testo in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1948 al 1 settembre 1957. 71 parole tolte, 95 parole aggiunte in 4 capoversi.

La prima Sezione e' presiedutaaggiunto: , in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed e' tolto: composta di 35 membri. Di essi 26 sono eletti dalle Facolta' universitarie tra i professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: quattro aggiunto: cosi' composta:

aggiunto: a) le Facolta' universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e tolto: dall'istituto aggiunto: dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facolta' di medicina e chirurgia; quattro dalle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tolto: quattro aggiunto: due dalle Facolta' di ingegneriatolto: , aggiunto: e di ingegneria aeronautica tolto: e di architettura; treaggiunto: ; uno dalle Facolta' di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia: due dalle Facolta' di economia e commercio e tolto: dall'istituto aggiunto: dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facolta' di medicina veterinaria; tolto: uno aggiunto: due dalle Facolta' di agrariatolto: ; uno dalle Facolta' di farmacia. Qualora tra i designati da uno dei predetti … piu' professori della stessa disciplina, e' eletto solo quello che ha ottenuto piu' votiaggiunto: , o, a parita' di voti, il piu' anziano tolto: di aggiunto: in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano tolto: avuto maggiori voti. Fanno parte della Sezione aggiunto: avuti il maggior numero di voti;

aggiunto: b) un libero docente, un aggiunto: professore incaricato universitario e un tolto: aiuto o assistente di ruolotolto: , aggiunto: sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenzatolto: . Altri seiaggiunto: ;

aggiunto: c) altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori tolto: di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori o tra membri di Accademie o tra aggiunto: che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Universita' o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Universita' libere, nel caso in cui nessun professore di Universita' libera sia stato elettoaggiunto: . Il Ministro procedera' a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facolta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art3 · fonte del testo