Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 1 — Istituzione delle Corti di assise

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art1 · fonte del testo