Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 17 — Pubblicazione degli elenchi e reclami

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal ((presidente del tribunale)) e resi noti non piu' tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto. 13 Ogni cittadino di eta' maggiore puo' presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio. Il reclamo, in carta esente da bollo, e' presentato nella cancelleria della ((tribunale)). 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

13

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal tolto: pretore aggiunto: presidente del tribunale e resi noti non piu' tardi del 15 del mese successivo alla chiusura … nell'albo pretorio. Il reclamo, in carta esente da bollo, e' presentato nella cancelleria della tolto: pretura aggiunto: tribunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art17 · fonte del testo