Art. 17 — Pubblicazione degli elenchi e reclami
Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal presidente del tribunale e resi noti non piu' tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto. 13 13a Ogni cittadino di eta' maggiore puo' presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio. Il reclamo, in carta esente da bollo, e' presentato nella cancelleria della tribunale. 13 13a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
13Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
13acon decorrenza dal 2 giugno 1999
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Testo vigente dal 4 luglio 1998
