Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 18 — Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

  • 1)rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
  • 2)decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
  • 3)forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
  • 4)approva gli albi con decreto, 13 13a
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

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Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

13a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.

Testo vigente dal 4 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art18 · fonte del testo