Riordinamento dei giudizi di Assise
Art. 49 — (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952
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Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla data della pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952
