Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 13 — Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari

In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello. Qualora l'Amministrazione comunale sia scolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal presidente del tribunale. 13 13a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

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Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

13a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.

Testo vigente dal 4 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art13 · fonte del testo