capo IV — Norme di procedura
- Art. 37 — (Competenza della Corte di assise)
- Art. 38 — (Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado)
- Art. 39 — (Norme regolatrici del procedimento)
- Art. 39-bis — (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare. Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione. Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente
- Art. 40 — (Giudizio)
- Art. 41 — (Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria)
- Art. 42 — (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro)
- Art. 43 — (Requisitorie del pubblico ministero)
- Art. 44 — (Sentenza di rinvio a giudizio)
- Art. 45 — (Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise)
- Art. 46 — (Convocazione della Corte di assise di appello)
- Art. 47 — (Annullamento di sentenze con rinvio)
- Art. 48 — (Traduzione dell'imputato)