Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 41 — Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria

Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue: "Nei procedimenti di competenza del presidente del tribunale decide sulla domanda di liberta' provvisoria il presidente del tribunale che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il presidente del tribunale, il Tribunale, o la Corte". 13 13a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

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Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

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con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.

Testo vigente dal 4 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art41 · fonte del testo