Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 46 — Convocazione della Corte di assise di appello

Quando e' proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del Codice di procedura penale o, se appellante e' l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al ((presidente della Corte di appello)), che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952. 1 parola tolta.

… restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale, li presenta al tolto: primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art46 · fonte del testo