Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 47 — Annullamento di sentenze con rinvio

Il n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2° se e' annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad una altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le piu' vicine".

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art47 · fonte del testo