Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 45 — Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte d'assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si e' svolto il giudizio.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art45 · fonte del testo