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I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso del prescritto periodo di comando e non abbiano superato il 38° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno di inizio dei corsi possono essere ammessi, a domanda, ai corsi di Stato Maggiore, con le modalita' previste per gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi. Il capitano del ruolo speciale unico che superi il corso di stato Maggiore e' trasferito nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego, e consegue in tale ruolo il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 26 maggio 1976

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 84/1972

    Questione infondata
    4 maggio 1972

    Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale può oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo. È evidente, infatti, che tale superamento è da essa interdetto nel solo caso di assoluta identità di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo è in conseguenza di altri titoli.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 10 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art10 · fonte su Normattiva