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Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: Nell'articolo 16, la lettera c) del primo comma e' sostituita dalla seguente: "c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio". Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, e' inserita la seguente: "nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello". L'articolo 61 e' sostituito dal seguente: Art. 61. - "L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianita'. I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nei grado". Il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta". Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'; i tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza, nel grado". Il primo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado". L'articolo 69 e' sostituito dal seguente: Art. 69. - "I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per, ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera. Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade la predetta data. Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sara' effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la meta' o in misura ridotta, del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello. Se l'ufficiale alla data predetta, non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente. L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito eguale titolo". Il terzo comma dell'articolo 152 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avazamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiori; se maggiori 5 anni di permanenza in tale grado".

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1987

    Questione infondata
    11 giugno 1987

    La disposizione di legge - pur modificata ma tuttavia applicabile 'ratione temporis' al giudizio a quo - che ammette alla valutazione, ai fini dell'avanzamento a maggiore, i capitani con almeno 20 anni di permanenza nei gradi inferiori (accanto ai capitani con almeno 10 anni di permanenza nel grado) - lungi dal realizzare la denunciata violazione del principio di gerarchia e discriminazione in danno di sottufficiali in servizio effettivo che non possono vantare alcun servizio utile precedente - da` rilievo, non irrazionalmente, alla pregressa e prolungata permanenza nei gradi inferiori, in quanto atta ad autorizzare la presunzione di acquisite e qualificanti esperienze ai fini del miglior espletamento dei compiti di ufficiale superiore e, quindi, in vista dell'efficienza e del buon andamento della P.A. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 61 l. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dagli artt. 9 l. 16 novembre 1962, n. 1622, 9 l. 18 novembre 1964, n. 1249 e 2 l. 2 dicembre 1975, n. 626).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 6 Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 84/1972

    Questione infondata
    4 maggio 1972

    Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale può oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo. È evidente, infatti, che tale superamento è da essa interdetto nel solo caso di assoluta identità di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo è in conseguenza di altri titoli.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 10 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art9 · fonte su Normattiva