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Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22, 23 e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1 febbraio 1962, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata che la presiede; da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario. Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima. L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza. Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Salve le piu' favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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