Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi
Art. 5 — Del magazziniere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per le esigenze delle officine, dei laboratori, delle aziende e dei convitti delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, e' istituito il ruolo della carriera esecutiva di magazziniere con svolgimento di carriera stabilito dalla tabella G annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
