Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi
Art. 7 — Del personale ausiliario dei convitti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le carriere e le qualifiche del personale di cucina e mensa, degli accudienti ai convitti e delle guardarobiere dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, sono stabilite dalla tabella H, allegata alla presente legge, di cui e' parte integrante.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
