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I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1963 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1963 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello e' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianita' previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24. Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1963, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1963. Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 1956. Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
